Agibilità degli Immobili

AGIBILITA’ DEGLI IMMOBILI

L’Agibilità di un immobile è attestata dal rilascio del Certificato di Agibilità, dall’Attestato della sua acquisizione per “silenzio assenso” disciplinato dal comma 2 dell’art. 41 della L.R. 23/1982 o dall’Autocertificazione di Agibilità presentata ai sensi del comma 5 bis dell’art. 25 D.P.R. 380/2001.

Essa è connessa alla sussistenza ed al rispetto delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, secondo quanto disposto dalla normativa vigente al momento del rilascio del Certificato o alla formazione del “silenzio assenso”.

L’Agibilità può essere richiesta:
• Ai sensi dell’art. 24 c. 2 del D.P.R. 380/01, per l’intero “contenuto” del titolo abilitativo edilizio (Permesso di Costruire, Concessione Edilizia, Licenza
Edilizia, DIA, SCIA, ecc.) e relative varianti.
• Ai sensi dell’art. 24 c. 4 bis del D.P.R. 380/01 e s.m.i. per “singoli edifici” o “singole porzioni” della costruzione, purché funzionalmente autonome, siano
state completate le parti comuni relative al singolo edificio o singola porzione della costruzione, in presenza del collaudo statico di tutto l’edificio, qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all’intero intervento edilizio, qualora prevista, la certificazione antincendio (estremi del Certificato o dell’avvenuta presentazione S.C.I.A. Antincendi relativi a tutto il
fabbricato ).
•  Per “singole unità immobiliari”, purché siano completate: 1) le opere strutturali, 2) gli impianti, 3) le parti comuni, 4) le opere di urbanizzazione primarie o dichiarate funzionali rispetto all’edificio oggetto di agibilità parziale ( anche in questo caso dovrà essere allegato il collaudo statico di tutto l’edificio e, qualora previsti, estremi del Certificato o dell’avvenuta presentazione S.C.I.A. Antincendi relativi il
maggior fabbricato).
•  Qualora venga effettuato un intervento edilizio su un immobile già dotato del certificato di agibilità, questo dovrà essere nuovamente richiesto solo nei casi in cui lo stesso sia riconducibile a:
a) nuove costruzioni;
b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;
c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di sicurezza, igiene,salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati” ( es. a seguito di ampliamento volumetrico conseguente la presentazione di D.I.A.- o di rilascio di Sanatoria a seguito di condono concernenti aumenti volumetrici e/o cambi di destinazione d’uso, a seguito di S.C.I.A. ai sensi dell’art. 30 della L.R. 8/2015)
.
Pertanto nell’eventualità che in conseguenza a interventi minori, quali Comunicazioni di Opere Interne ai sensi dell’art. 15 della L.R. 23/85, di Avvio Lavori ai sensi dell’art. 10 della L.R. 4/2009, vengano rilasciate nuove Dichiarazioni di Conformità degli impianti installati, ai sensi dell’art. 7 del D.M. 37/2008, queste verranno acquisite dallo Sportello Unico per l’Edilizia in ottemperanza a quanto stabilito dal successivo art. 11 di detto Decreto Ministeriale con riferimento alla certificazione già rilasciata.

PER COSA VIENE RICHIESTO

• per vendere, acquistare o affittare l’immobile;
• per utilizzare l’immobile;
• per esercitare qualsivoglia attività: Bed and Breakfast, commercio, ufficio, artigianato, industria, ecc..

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